Un sindaco aveva ottenuto la riapertura di una scuola a leggero rischio sismico, pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a 1 il parametro di sicurezza statica.
Secondo la Corte di Cassazione, i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche se nelle zone a “basso rischio sismico”, sono a ipotetico rischio crollo. Secondo il P.M. infatti “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”. Contro il Sindaco di Roccastrada, dando ragione al P.M. di Grosseto, la Suprema Corte sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento”.
(Fonte: TGCOM24/Cronaca/Toscana – www.tgcom24.mediaset.it)